2 Gennaio 2012
Il Servizio Tributi informa che le variazioni relative all’occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili ai fini “tarsu”, siti nel territorio comunale, avvenute nel corso dell’anno 2011 (cambi di residenza, emigrazioni, immigrazioni, cessazioni, nuove occupazioni ecc.) devono essere denunciate entro il 20 gennaio.
Di seguito vengono riportate le informazioni utili per una corretta gestione del tributo ricordando che, la tassa è finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Presupposto e commisurazione della tassa. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta rifiuti è istituito ed attivato. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq differenziate in base alla destinazione d’uso dei locali e delle aree.
Decorrenza. La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione e/o la detenzione dei locali e delle aree.
Denuncia iniziale. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all`inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d`uso, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione della stessa, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Denuncia di cessazione. La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all’Ufficio Tributi mediante apposita denuncia. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione purchè debitamente accertata.
Modalità di presentazione delle denunce. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l’Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Tali moduli possono essere scaricati anche all’indirizzo archivio.comune.castelfidardo.an.it.
Sanzioni. In caso di omessa denuncia anche di variazione, si incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di 51,65 euro. In caso di denuncia infedele verrà applicata una sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, verrà applicata una sanzione amministrativa da 51,65 a 258,22 euro.
Contatti. Ufficio Tributi Corso Mazzini n. 6 (1° piano); tel. 071/7829333 ; fax: 071/7829359, e-mail: tributi@comune.castelfidardo.an.it. Orario di apertura: lunedì 9:00-13:00; mercoledì 10:00-13:00; giovedì 16:00 –19:00; venerdì 10:00 –13:00.
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Comune di Castelfidardo