Codice della Strada, procedure sanzionatore e contenzioso
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INFORMAZIONI GENERALI SUI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE STRADALE
COSA FARE QUANDO VIENE TROVATO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA SUL PARABREZZA?
L’avviso di accertamento può essere pagato con le modalità indicate sul retro dello stesso entro 10 giorni dalla data dell’accertamento, decorsi i quali se l’accertamento non risulterà pagato, il verbale di contestazione verrà notificato all’intestatario della targa con la maggiorazione delle spese postali.
Solo nel caso in cui sia prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida sarà necessario rivolgersi al Comando di Polizia Locale per comunicare i dati del conducente.
N.B. Non è possibile proporre ricorso contro l’avviso di accertamento, in tal caso bisognerà attendere la notifica del verbale a casa.
COSA FARE QUANDO SI RICEVE UN VERBALE A CASA?
Nel verbale di contestazione sono riportati tutti gli estremi della violazione commessa e tutte le modalità di pagamento o ricorso.
L’importo dovuto, pari al minimo edittale, può essere pagato entro 60 dalla data di notifica (cioè la data di ricevimento dell’atto).
E’ previsto inoltre lo sconto del 30% se la violazione viene pagata entro 5 giorni dalla data di notifica.
In merito alla data di notifica, essa coincide con il giorno di ritiro dell’atto dall’ufficiale postale.
ATTENZIONE: per il corretto calcolo dei termini, se il verbale non viene ritirato presso il proprio domicilio ma è rimasto in giacenza per oltre 10 giorni all’ufficio postale prima dell’effettivo ritiro lo stesso si considererà notificato per COMPIUTA GIACENZA al compimento del 10° giorno, a nulla rilevando che venga ritirato successivamente.
COSA FARE SE LA VIOLAZIONE CONTESTATA PREVEDE LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO DALLA PATENTE DI GUIDA?
Quando si riceve un verbale comportante decurtazione del punteggio, l’intestatario del veicolo è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Locale le generalità e gli estremi della patente di guida del conducente. TALE OBBLIGO SUSSISTE ANCHE SE IL CONDUCENTE È LO STESSO PROPRIETARIO. Allegato al verbale, si riceve un modulo da compilare e restituire al Comando entro 60 giorni dalla notifica.
LEGENDA DEI NUOVI MODELLI DI PATENTE
COSA SUCCEDE SE NON VENGONO COMUNICATI I DATI DEL CONDUCENTE?
Non ottemperando entro i termini concessi, verrà notificato un secondo Verbale, distinto dal primo, per violazione dell’art. 126 Bis del Codice della Strada, di importo pari a € 292,00 (oltre a spese postali e amministrative). In questo caso non avverrà però nessuna decurtazione del punteggio. La stessa sanzione è prevista se il proprietario restituisce il modulo dichiarando di non conoscere chi era alla guida.
COME FARE RICORSO?
Il proprietario del veicolo o il trasgressore, qualora lo ritenga opportuno, ha la possibilità di proporre ricorso avverso il verbale ricevuto:
- entro 60 giorni dalla data di notifica al Prefetto di Ancona, in carta semplice, allegando eventuali documenti ritenuti idonei e eventualmente chiedendo l’audizione personale, da inviarsi direttamente al Prefetto con raccomandata a.r. oppure da presentare al Comando di Polizia Locale di Castelfidardo. Il Prefetto se riterrà fondata la richiesta emetterà ordinanza di archiviazione, qualora non accogliesse l’istanza emetterà invece ordinanza- ingiunzione di pagamento nei confronti del ricorrente per un importo pari al doppio del minimo edittale.
- Alternativamente entro 30 giorni dalla data di notifica, può proporre opposizione al Giudice di Pace di Ancona, in carta semplice, previo versamento di un Contributo Unificato, da presentarsi presso la cancelleria del Giudice di Pace di Ancona. Il giudice fisserà un’udienza per l’audizione delle parti a cui il ricorrente è tenuto a presenziare.
L’IMPORTO DEL VERBALE PUÒ ESSERE RATEIZZATO?
Il Comando di Polizia Locale può concedere la rateizzazione solo se l’importo è superiore a 200 euro, e se l’interessato versa in condizioni economiche disagiate, cioè se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
COSA SUCCEDE SE IL VERBALE NON VIENE PAGATO NEI TERMINI E NON VIENE PROPOSTO RICORSO?
Scaduto il termine utile, anche di un solo giorno, il verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale (in sostanza raddoppia l’importo).
COSA SUCCEDE SE IL VERBALE VIENE PAGATO PARZIALMENTE O FUORI DAI TERMINI?
Il verbale che risultasse pagato parzialmente o fuori dai termini verrà immesso a ruolo per una somma pari alla metà del massimo edittale.
Comune di Castelfidardo