4 Gennaio 2017
Il Comando di Polizia Locale e l`Ufficio Traffico ricordano che è in vigore a far data dal 15 novembre fino al 15 aprile prossimo, l`ordinanza “catene” inserita nell`annuale piano neve. Al fine di incrementare il livello generale di sicurezza della circolazione stradale durante la stagione invernale influenzato dalla variabilità delle condizioni meteo, si prescrive infatti che tutti i veicoli che percorrono le strade comunali e/o vicinali anche in assenza di ghiaccio e/o neve sul piano viabile, siano muniti di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o abbiano a bordo idonei mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve). In caso di neve e ghiaccio sulle strade è altresì disposto l`obbligo di montare tali dispositivi.
L’inosservanza dell`ordinanza, oltre a comportare rischi alla viabilità e alla incolumità, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
In allegato la mappa con il quadro d`insieme. A seguire, l`ordinanza integrale:
ORD. N. 120/D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Premesso:
– che in attuazione del Piano Neve 2016/2017 (Delibera di G.M. n. 22 del 17.02.2014) occorre incrementare il livello generale di sicurezza della circolazione stradale durante la stagione invernale a causa della variabilità delle condizioni meteorologiche a cui è soggetto di fatto il nostro territorio;
– che le caratteristiche strutturali di molte strade comunali e/o vicinali a media e forte pendenza e la rigidità del clima in molti casi hanno vanificato l’effetto antigelo del sale;
– che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso di traffico lungo alcune strade comunali già individuate nel Piano Neve;
– che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso se non impossibile garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero della neve;
– che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade comunali e/o vicinali previste nell’allegato, l’obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio montati sul veicolo o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucciolevoli anche in assenza di ghiaccio e/o di neve sul piano viabile nel periodo compreso tra il 15.11.2016 e il 15.04.2017 e nel medesimo periodo invernale di ogni anno successivo;
Richiamati:
– il principio generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e, in particoloare, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
– l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ai sensi:
– dell’art. 6 comma 4 punto e) del nuovo Codice della Strada, come modificato dall’art. 1 comma 1 della Legge 29.07.2010 n. 120 e della Circolare Ministeriale del 12.08.2010;
– dell’art. 7 comma 1 del nuovo Codice della Strada;
– dell’art. 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Ordina
- Che dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017 e nel medesimo periodo invernale di ogni anno successivo, fino alla revoca della presente Ordinanza, anche in assenza di ghiaccio e/o neve sul piano viabile, tutti i veicoli che percorrono le strade comunali e/o vicinali previste nell’allegato, siano muniti di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio montati sul veicolo o abbiano a bordo idonei mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) anch’essi idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- In caso di presenza di neve o ghiaccio sulle strade è altresì disposto l’obbligo di circolare con dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati (catene da neve) montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici da neve.
L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del Nuovo Codice della Strada e l’ordine di fermarsi e non proseguire la marcia, se il veicolo non è attrezzato.
– Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
– Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per quanto di competenza presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.
– Di essa ne è data relazione con l’indicazione della data e dell’ora.
– E` fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
– Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.
Comune di Castelfidardo