27 Febbraio 2020
Nota esplicativa in merito all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020 concernente: “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
La Cabina di regia, costituita ai sensi del punto 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020, si è riunita in data 26 febbraio, al fine di fornire chiarimenti richiesti dal territorio.
In particolare, si fa presente quanto segue:
1) La lettera a) del punto 1 dell’ordinanza 1/2020, stabilisce la sospensione delle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura.
1.1. In tal senso devono intendersi sospese quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali determinando significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici. Si fa riferimento quindi a eventi e manifestazioni di qualsiasi natura (sportiva, culturale, sociale, economica e civica, ecc.).
1.2. Vanno incluse tra le attività da sospendere le seguenti manifestazioni: fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (meeting, convegni e sfilate, ecc.). Sono consentite le attività musicali presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalente.
1.3. In via generale non sono sospese le attività che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone.
Sono escluse da tale sospensione anche le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive ivi comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici (limitatamente a gruppi composti da non oltre le 10 persone).
Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente e programmate.
Non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
1.4. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e centri diurni) e attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale (es: centri di pronta accoglienza).
1.5. Non si intendono sospese le celebrazioni civili di matrimoni ed esequie. Per quanto attiene alle celebrazioni religiose si rinvia alle disposizioni adottate dai Vescovi delle Marche in data 25 febbraio 2020 (vedi allegato 1), nonché alle eventuali disposizioni adottate dagli organi delle altre Comunità religiose.
2) Il punto 6 dell’Ordinanza 1/2020 obbliga gli individui che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nelle Marche dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.
2.1. La definizione di area oggetto di provvedimenti restrittivi si basa sulle informazioni attualmente disponibili e quindi, in base al DPCM 23 febbraio 2020, n. 6 -Allegato 1-, i Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il Comune della Regione Veneto: Vò. Tale definizione può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
3) Tutto ciò che non è espressamente sospeso dall’ordinanza n. 1/2020 deve intendersi consentito.
Ancona, 26 febbraio 2020
NOTA ESPLICATIVA Regione – Testo integrale
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Comune di Castelfidardo