5 Marzo 2021
Ordinanza regionale e Dpcm 2 marzo: chiuse le scuole di ogni ordine e grado
Per effetto dell’ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Acquaroli valida fino a domenica 14 marzo e delle misure previste dal nuovo Dpcm, nelle province di Ancona e Macerata (inserite in zona rossa) sono sospese da domani le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università. E’ possibile esclusivamente la didattica a distanza.
Il Dpcm del 2 marzo 2021 ha ridefinito in alcuni aspetti le regole da osservare nelle varie aree di rischio; in zona rossa, queste le indicazioni principali:
Spostamenti: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Attività sportiva: Tutte le attività anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimita’ della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli: Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli: Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Istruzione superiore: E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
Attività commerciali: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Bar e ristoranti: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Attività alla persona: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fatta eccezione per
Bar e ristoranti: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Attività alla persona: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fatta eccezione per
Per informazioni dettagliate, consultare le FAQ sul sito del Governo
GRAFICA dal sito di ETV MARCHE
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Lucia Flauto
Comune di Castelfidardo