13 Dicembre 2010
Il Servizio Tributi informa che le variazioni relative all’occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili ai fini della Tarsu, siti nel territorio comunale, avvenute nel corso dell’anno 2010 (cambi di residenza, emigrazioni, immigrazioni, cessazioni ecc.), debbono essere denunciate entro il 20 gennaio 2011. E’ importante rispettare questa scadenza di legge al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative e gli accertamenti d’ufficio. Queste, le informazioni generali utili per una corretta gestione del tributo, ricordando che la tassa è finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani .
Presupposto e commisurazione. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d`uso dei locali e delle aree.
Decorrenza. La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione e/o detenzione dei locali ed aree.
Denuncia iniziale. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Denuncia di cessazione. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Servizio Tributi mediante apposita denuncia. La cessazione, fatto salvo l’accertamento della veridicità da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Modalità di presentazione. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli scaricabili all’indirizzo: archivio.comune.castelfidardo.an.it (cittadino ® modulistica)
Sanzioni. Ai sensi dell’art. 76 del D.L.vo 507/93, per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,22.
Contatti. Ufficio Tributi, corso Mazzini n. 6 (piano 1°); telef: 0717829334-330 / Fax:0717829359. tributi@comune.castelfidardo.an.it. Orario di apertura: lunedì 9.00-13.30; mercoledì 10.00-13.00; giovedì 16.00-19.00; venerdì 10.00-13.00.
Comune di Castelfidardo