2 Luglio 2007
Questi i contenuti principali dei provvedimenti:
1. A decorrere dal 16 luglio 2007 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/05, compresi i circoli privati, dovranno osservare i seguenti limiti giornalieri:
1.1. Esercizi ubicati nel centro storico (individuati nel PRG come zone “A”) orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02; per gli esercizi riconducibili all’attività di cui alla lettera h) del punto 2.2 degli indirizzi applicativi approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n° 864 del 24/07/06 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili) nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi è consentita la chiusura alle ore 03
1.2. Esercizi ubicati nelle restanti zone del territorio comunale orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02, per gli esercizi ubicati in condomini con unità immobiliari a destinazione residenziale l’orario massimo di chiusura è anticipato alle ore 00.30, esclusi i giorni di venerdì, sabato e prefestivi in cui è consentita la chiusura alle ore 01.30
2. In tutti gli esercizi del territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 23.
I titolari degli esercizi, nel rispetto dei suddetti limiti minimi e massimi, hanno l’obbligo di comunicare al comune l’orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno.
Comune di Castelfidardo